Accordo›Parte III
Art. 17
17 / 89Dialogo strategico settoriale
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti si adoperano per condurre un dialogo strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo potrebbe comprendere:
a) scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati;
b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard;
c) condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione delle politiche o problemi settoriali specifici.
2. Le parti mirano a sostenere il loro dialogo strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.
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