AccordoParte II

Art. 13

Lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esse associata

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti si impegnano a favore della lotta globale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa, anche attraverso la ratifica e l'attuazione universali della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. 2. In questo contesto, esse procedono a uno scambio delle migliori prassi in materia di strategie e politiche volte a promuovere la lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a esse connessa, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nei propri territori, nonché a livello mondiale. 3. Esse procedono inoltre a uno scambio di opinioni sui modi più efficaci di attuare il decennio internazionale delle persone di discendenza africana (2015-2024) delle Nazioni Unite. 4. Le parti valutano la possibilità di realizzare azioni in materia di lotta contro la discriminazione razziale nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi.
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Lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esse associata (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo