Accordo›Parte II
Art. 9
Gravi crimini di portata internazionale
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Le parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con i corrispondenti organi giurisdizionali in conformità delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili.
3. Le parti convengono che gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sono essenziali per l'esistenza di una giurisdizione penale internazionale efficace ed equa, complementare ai sistemi giudiziari nazionali.
4. Le parti convengono di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, anche mediante la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacità in settori definiti di comune accordo.
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