Accordo›Parte II
Art. 4
Ambiti e modalità
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono che il dialogo politico si svolga a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci tutti gli aspetti di interesse reciproco a livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti.
2. Il dialogo politico tra le parti serve a chiarirne gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune per le iniziative di cooperazione bilaterale o l'intervento multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri che potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti.
3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.
Storico versioni
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