AccordoParte II

Art. 4

Ambiti e modalità

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono che il dialogo politico si svolga a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci tutti gli aspetti di interesse reciproco a livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti. 2. Il dialogo politico tra le parti serve a chiarirne gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune per le iniziative di cooperazione bilaterale o l'intervento multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri che potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti. 3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambiti e modalità (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo