Accordo›Parte II
Art. 7
Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa
In vigore dal 26 mag 2019
1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e completo, le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace, la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonché dello status dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari.
3. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alle iniziative internazionali riguardanti il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa in tutti i suoi aspetti e dei relativi vettori, nonché i controlli nazionali sulle esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, di altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e delle norme del diritto internazionale.
4. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di opinioni e di collaborare al fine di adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli strumenti internazionali pertinenti e di attuare e rispettare pienamente gli strumenti di cui sono parti.
6. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare che accompagni la loro cooperazione in questo settore.
Storico versioni
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