Accordo›Parte II
Art. 10
Misure coercitive unilaterali
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti procedono a scambi di opinioni sulle misure coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale, contrarie al diritto internazionale e alle norme comunemente accettate del commercio internazionale, che si ripercuotono su entrambe e che vengono utilizzate come strumento di pressione politica ed economica nei confronti degli Stati e compromettono la sovranità di altri Stati.
2. Le parti conducono un dialogo regolare sull'applicazione di siffatte misure, nonché sulla prevenzione e sull'attenuazione dei loro effetti.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-10