Accordo›Parte II
Art. 11
Lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
In vigore dal 26 mag 2019
1. Al fine di individuare i settori e definire le strategie di azione congiunta, le parti procedono a uno scambio di opinioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e sulla necessità di assicurare la protezione delle vittime, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, nonché il piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta contro la tratta di esseri umani adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 64/293.
2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) promozione di leggi e politiche coerenti con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria;
b) migliori pratiche e attività volte a contribuire a individuare, arrestare e perseguire le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e a sostenere le vittime di tali crimini.
Storico versioni
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