Accordo›Parte III
Art. 19
Attori della cooperazione
In vigore dal 26 mag 2019
Le parti convengono che la cooperazione sarà attuata, conformemente alle rispettive procedure pertinenti, da vari attori della società, ivi compresi:
a) le istituzioni del governo cubano o gli organismi pubblici da esse designati;
b) le amministrazioni locali a diversi livelli;
c) le organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
d) le agenzie di sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea; e
e) la società civile, comprese le associazioni scientifiche, tecniche, culturali, artistiche, sportive, di amicizia e solidarietà, le organizzazioni sociali, i sindacati e le cooperative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-19