Accordo›Titolo II
Art. 24
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
In vigore dal 26 mag 2019
Le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto, compresi l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, nonché al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello negli ambiti connessi all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.
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