Accordo›Titolo II
Art. 23
Buon governo
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
2. Tali attività di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attività concordate tra le parti, volte a:
a) garantire il rispetto dello Stato di diritto;
b) promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;
c) procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacità per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacità giudiziarie;
d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione;
e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilità e gestione trasparente a tutti i livelli;
f) collaborare a favore di processi politici più inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.
Storico versioni
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