Accordo›Titolo V
Art. 49
Acqua e impianti igienico-sanitari
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono la necessità di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda:
a) lo sviluppo delle capacità ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari;
b) gli effetti della qualità dell'acqua sugli indicatori sanitari;
c) l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualità dell'acqua, dal controllo ai laboratori;
d) i programmi educativi che evidenziano la necessità della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche.
2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-49