AccordoTitolo VI

Art. 53

Trasferimento tecnologico

In vigore dal 26 mag 2019
1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica nel settore del trasferimento di tecnologie, compresi i processi di automazione, le parti convengono di cooperare per promuovere il trasferimento di tecnologie attraverso programmi accademici o professionali dedicati al trasferimento di conoscenze tra di esse. 2. L'Unione europea agevola e promuove l'accesso di Cuba ai programmi di ricerca e sviluppo riguardanti, tra l'altro, lo sviluppo tecnologico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo