Accordo›Titolo VI
Art. 57
Statistiche
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, ivi compresi la raccolta, il trattamento, il controllo di qualità e la diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilità tra le parti, così da consentire loro di individuare le esigenze in materia di informazione statistica nei settori disciplinati dal presente accordo. Le parti riconoscono l'utilità della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.
2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro: scambi tecnici, anche di scienziati, tra l'istituto nazionale di statistica e informazione di Cuba e gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati e l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi volti a integrare le capacità statistiche.
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