Accordo›Titolo I
Art. 62
Trattamento della nazione più favorita
In vigore dal 26 mag 2019
1. Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» in conformità dell' dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformità degli accordi dell'OMC.
Storico versioni
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