AccordoTitolo I

Art. 62

Trattamento della nazione più favorita

In vigore dal 26 mag 2019
1. Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» in conformità dell' dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformità degli accordi dell'OMC.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-62

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Trattamento della nazione più favorita (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo