Accordo›Titolo I
Art. 66
Ostacoli tecnici agli scambi
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»).
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità quali definite dall'accordo TBT.
3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità, conformemente all'accordo TBT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-66