AccordoTitolo I

Art. 66

Ostacoli tecnici agli scambi

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»). 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità quali definite dall'accordo TBT. 3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità, conformemente all'accordo TBT.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-66

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Ostacoli tecnici agli scambi (Art. 66 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo