AccordoTitolo II

Art. 71

Dogane

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacità di controllo. 2. La cooperazione comporta, tra l'altro: a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali; ii) agevolazione delle operazioni di transito; iii) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; iv) rapporti con la comunità imprenditoriale; v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale; vi) organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere; b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; c) promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dogane (Art. 71 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo