Accordo›Titolo II
Art. 71
Dogane
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacità di controllo.
2. La cooperazione comporta, tra l'altro:
a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;
ii) agevolazione delle operazioni di transito;
iii) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
iv) rapporti con la comunità imprenditoriale;
v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale;
vi) organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere;
b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
c) promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.
3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.
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