Accordo›Titolo II
Art. 74
Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorità competenti in materia di normalizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.
2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di:
a) sviluppare le capacità e fornire competenze, compresi lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normalizzazione, valutazione della conformità, accreditamento e metrologia, anche per facilitare la comprensione e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea;
b) promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali;
c) procedere allo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi;
d) sviluppare opinioni congiunte;
e) perseguire la compatibilità tra regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità e la convergenza tra essi;
f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.
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