Accordo›Titolo II
Art. 76
Prodotti tradizionali e artigianali
In vigore dal 26 mag 2019
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali.
La cooperazione potrebbe concentrarsi, più specificatamente, sui seguenti aspetti:
a) sviluppo di capacità al fine di favorire reali opportunità di accesso al mercato per i prodotti artigianali;
b) sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti;
c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali;
d) miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-76