Accordo›Titolo II
Art. 73
Proprietà intellettuale
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprietà intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalità e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformità degli accordi internazionali di cui sono parti.
2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacità e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sarà realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorità e delle loro esigenze in termini di sviluppo.
3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.
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