Art. 73 · Proprietà intellettuale
AccordoTitolo II

Art. 73

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Proprietà intellettuale

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprietà intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalità e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformità degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacità e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sarà realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorità e delle loro esigenze in termini di sviluppo. 3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.
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