Accordo›Titolo II
Art. 72
Cooperazione in materia di agevolazione degli scambi
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti confermano il proprio impegno a rafforzare la cooperazione in materia di agevolazione degli scambi commerciali per garantire che la legislazione applicabile, le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni doganali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di controllo efficace e agevolazione degli scambi.
2. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:
a) lo sviluppo delle capacità e l'apporto di competenze a beneficio delle autorità competenti su questioni doganali, comprese la certificazione e la verifica dell'origine, e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;
b) l'applicazione di meccanismi e di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di audit delle società;
c) l'introduzione di procedure e prassi che tengano conto, per quanto fattibile, delle regole, degli strumenti e delle norme internazionali applicabili in ambito doganale e commerciale, compresi, tra l'altro, l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto), e il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
d) i sistemi d'informazione e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, in particolare per l'attuazione delle misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati e i servizi d'informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-72