AccordoTitolo II

Art. 77

Commercio e sviluppo sostenibile

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda può apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile. 2. A integrazione delle attività di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro: a) elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale; b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilità sociale delle imprese; c) promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonché elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attività di contrasto e la cooperazione doganale; d) rafforzando la capacità istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
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Commercio e sviluppo sostenibile (Art. 77 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo