Accordo›Titolo II
Art. 77
Commercio e sviluppo sostenibile
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda può apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile.
2. A integrazione delle attività di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro:
a) elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale;
b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilità sociale delle imprese;
c) promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonché elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attività di contrasto e la cooperazione doganale;
d) rafforzando la capacità istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
Storico versioni
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