Accordo›Titolo II
Art. 75
Sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti, anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le MSF e il benessere degli animali, a vantaggio delle relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione delle MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica sull'attuazione di tali misure.
2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali mira a rafforzare le capacità di ciascuna parte così da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione degli esseri umani, degli animali e delle piante, nonché il benessere degli animali.
3. La cooperazione può comprendere, tra l'altro:
a) l'apporto di competenze riguardanti la capacità tecnica e legislativa di elaborare e applicare la normativa, nonché di sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e fitosanitario, ivi compresi programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e notifica di allerta, nonché l'apporto di competenze in materia di benessere degli animali;
b) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità istituzionali e amministrative di Cuba, comprese le capacità di controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;
c) lo sviluppo, a Cuba, di capacità che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari così da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;
d) il potenziamento del sistema ufficiale di controllo per le esportazioni verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle capacità di analisi e della gestione dei laboratori nazionali per soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea;
e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo al sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato dell'Unione europea;
f) la promozione della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti (comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione del Codex Alimentarius) per favorire l'applicazione delle norme internazionali.
Storico versioni
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