Accordo›Titolo I
Art. 67
Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF)
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, della commissione del Codex alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere degli animali, nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-67