AccordoTitolo I

Art. 67

Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF)

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, della commissione del Codex alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. 2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere degli animali, nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-67

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Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF) (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo