Art. 76 · Prodotti tradizionali e artigianali
AccordoTitolo II

Art. 76

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Prodotti tradizionali e artigianali

In vigore dal 26 mag 2019
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali. La cooperazione potrebbe concentrarsi, più specificatamente, sui seguenti aspetti: a) sviluppo di capacità al fine di favorire reali opportunità di accesso al mercato per i prodotti artigianali; b) sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti; c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali; d) miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.
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