Accordo›Titolo VI
Art. 55
Trasporti
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore dei trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli per vie navigabili interne, perfezionandone la gestione sotto il profilo operativo e amministrativo e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione può comprendere:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti;
c) progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee al sistema globale di navigazione satellitare e ai centri di trasporto pubblico urbano;
d) il miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;
e) le attività volte a promuovere lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.
Storico versioni
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