Accordo›Titolo VI
Art. 50
Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di:
a) migliorare la produttività e la produzione;
b) migliorare la qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana;
d) rafforzare le filiere produttive;
e) promuovere lo sviluppo rurale;
f) promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione;
g) sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario;
h) promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunità dedite alla pesca artigianale;
i) sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali;
j) sviluppare la produzione biologica;
k) sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale;
l) promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione industriale di tali risorse;
m) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche;
n) promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca;
o) migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici;
p) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca;
q) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
r) rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacità di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. La cooperazione può comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacità e lo scambio di informazioni e di esperienze. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.
3. Le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.
Storico versioni
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