AccordoTitolo V

Art. 48

Gestione del rischio di catastrofi

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono la necessità di gestire tutti i rischi di catastrofi che gravano sul territorio di uno o più Stati. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi. 2. Le parti concordano che la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi è intesa a ridurre la vulnerabilità e i rischi, potenziare le capacità di sorveglianza e allarme rapido e aumentare la resilienza di Cuba alle catastrofi, anche attraverso il sostegno a iniziative interne, nonché al quadro regionale per la riduzione della vulnerabilità e per la risposta alle catastrofi, in modo da rafforzare la ricerca regionale e divulgare le migliori prassi, sulla base dell'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di preparazione, pianificazione, prevenzione, attenuazione, reazione e recupero.
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Gestione del rischio di catastrofi (Art. 48 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo