Art. 49 · Acqua e impianti igienico-sanitari
AccordoTitolo V

Art. 49

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Acqua e impianti igienico-sanitari

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti riconoscono la necessità di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda: a) lo sviluppo delle capacità ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari; b) gli effetti della qualità dell'acqua sugli indicatori sanitari; c) l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualità dell'acqua, dal controllo ai laboratori; d) i programmi educativi che evidenziano la necessità della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche. 2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.
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