Accordo›Titolo IV
Art. 46
56 / 89Sviluppo delle comunità locali
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunità locali.
2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali:
a) iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale;
b) il rafforzamento delle capacità di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.
Storico versioni
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