Accordo sui trasporti aerei›Titolo III
Art. 5
Applicazione provvisoria
In vigore dal 21 ott 2017
Applicazione provvisoria
In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell' dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell' di tale accordo, o l'applicazione provvisoria dal protocollo ai sensi dell' del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ast-5