Accordo euromediterraneo›Titolo III
Art. 23
Risoluzione delle controversie e arbitrato
In vigore dal 21 ott 2017
Risoluzione delle controversie e arbitrato
1. Ciascuna parte contraente può chiedere, attraverso i canali diplomatici, che il consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione esamini eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non siano state risolte conformemente all'. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio d'associazione istituito nel quadro dell'accordo d'associazione agisce da comitato misto.
2. Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a dare attuazione alla decisione di cui al paragrafo 2.
4. Qualora non sia possibile risolvere una controversia conformemente al paragrafo 2, su richiesta di una parte contraente
essa è sottoposta a un collegio arbitrale composto di tre arbitri
conformemente alla seguente procedura:
a) ciascuna parte contraente designa un arbitro entro sessanta  giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica
della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte contraente attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro dovrebbe essere designato dalle parti contraenti entro altri sessanta  giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti
contraenti non ha designato un arbitro o se non è stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte contraente può chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, un arbitro o arbitri;
b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) dovrebbe essere essere cittadino di un paese terzo che, al momento della designazione, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle parti contraenti, e funge da presidente del collegio arbitrale;
c) il collegio arbitrale fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e
d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti contraenti.
5. A richiesta di una delle parti contraenti, il collegio arbitrale può chiedere all'altra parte contraente di attivare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva dello stesso collegio.
6. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il collegio arbitrale adotta le decisioni a maggioranza.
7. Se una delle parti contraenti non si conforma a una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte contraente inadempiente nel quadro del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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