Accordo euromediterraneo›Titolo II
Art. 19
Sistemi telematici di prenotazione
In vigore dal 21 ott 2017
Sistemi telematici di prenotazione
Le parti contraenti applicano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, comprese le norme in materia di concorrenza, al funzionamento dei sistemi telematici di prenotazione in modo equo e non discriminatorio. I sistemi telematici di prenotazione, i vettori aerei e le agenzie viaggi di una parte contraente beneficiano di un trattamento equivalente a quello riservato ai sistemi telematici di prenotazione, ai vettori aerei e alle agenzie viaggi che operano sul territorio dell'altra parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-19