Accordo euromediterraneoTitolo II

Art. 15

Gestione del traffico aereo

In vigore dal 21 ott 2017
Gestione del traffico aereo 1. Le parti contraenti sono d'accordo a cooperare strettamente nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" a Israele e rafforzare così la sicurezza e l'efficacia complessiva in materia di traffico aereo generale, ottimizzare la capacità e ridurre al minimo i ritardi. A tal fine Israele partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico europeo. Tale processo di cooperazione è soggetto al monitoraggio del comitato misto. 2. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori: a) Israele adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare istituendo un organismo nazionale di controllo indipendente, almeno a livello funzionale, dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e b) l'Unione europea associa Israele alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilità cui ha dato origine il cielo unico europeo, in particolare mediante un adeguato coordinamento di SESAR. 3. a) Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione A, come indicato nell'allegato VI. b) Le parti contraenti si impegnano a operare in conformità delle disposizioni e dei requisiti regolamentari dell'Unione europea in materia di trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione B, come indicato nell'allegato VI.
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Gestione del traffico aereo (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo