Accordo euromediterraneo›Titolo II
Art. 16
Ambiente
In vigore dal 21 ott 2017
Ambiente
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale.
2. Le parti contraenti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente.
3. Le parti contraenti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare e ridurre al minimo gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e l'economia e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come
una limitazione della facoltà delle competenti autorità di una parte contraente di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema rappresentato dall'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità.
5. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte C, come indicato nell'allegato
VI.
Storico versioni
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