Accordo euromediterraneoTitolo I

Art. 11

Fissazione delle tariffe

In vigore dal 21 ott 2017
Fissazione delle tariffe 1. Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti contraenti non esigono che le tariffe siano notificate. 3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole o discriminatorio delle tariffe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fissazione delle tariffe (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo