Accordo euromediterraneo›Titolo I
Art. 8
Opportunità commerciali
In vigore dal 21 ott 2017
Opportunità commerciali
Rappresentanze dei vettori aerei
1. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno il diritto di aprire sul territorio dell'altra parte contraente gli uffici e le strutture necessari ai fini della fornitura, della promozione e della vendita di trasporto aereo, compresi i servizi connessi o supplementari.
2. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno il diritto, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte contraente che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego di manodopera, di inviare e di mantenere sul territorio
dell'altra parte contraente personale dirigente, addetto alle vendite, tecnico, operativo o altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo.
Assistenza a terra
3. a) Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) qui di seguito, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte contraente:
i) il diritto di provvedere autonomamente alle operazioni di assistenza a terra ("autoproduzione") oppure, a sua scelta,
ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente e se detti prestatori sono presenti sul mercato.
b) Per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra, ovvero assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aeromobile, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), sono soggetti unicamente a vincoli fisici o operativi conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte contraente. Qualora tali vincoli impediscano l'autoproduzione e non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parità e su base equa e non discriminatoria; i prezzi dei servizi suddetti non eccedono il loro costo, compresa una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti.
Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi
4. I vettori aerei di ciascuna parte contraente possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi del trasporto aereo nel territorio dell'altra parte contraente e/o, a loro discrezione,
tramite agenti o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.
5. Ciascun vettore aereo ha diritto, a sua discrezione, di convertire e trasferire i redditi locali al paese o ai paesi di sua
scelta - in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, liberamente e senza restrizioni o imposizioni fiscali, in qualsiasi valuta liberamente convertibile e al tasso ufficiale di cambio applicabile - dal territorio dell'altra parte contraente al proprio territorio nazionale, purchè ciò non contrasti con le disposizioni legislative o regolamentari di applicazione generale.
6. I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono autorizzati a pagare nella valuta locale, nel territorio dell'altra parte contraente, le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte contraente possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte contraente in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
Accordi di cooperazione
7. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, i vettori aerei di una parte contraente possono stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) uno o più vettori aerei delle parti contraenti; e
b) uno o più vettori aerei di un paese terzo; e
c) qualsiasi vettore che presti servizio di trasporto di superficie, su terra o per via marittima,
a condizione che i) il vettore che opera i servizi sia titolare di
adeguati diritti di traffico e ii) il vettore che vende i servizi
disponga dei diritti di esercizio delle rotte nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e iii) gli accordi soddisfino le
condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente
applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o al momento di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.
Trasporto di superficie
8. a) In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non può essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi
di trasporto di superficie hanno la facoltà di decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare accordo, i prestatori dei servizi di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e i vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacità.
b) Inoltre, e in deroga ad altre disposizioni del presente accordo,
i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti contraenti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad
impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio di Israele e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o
controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via di superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalità e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, semprechè i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.
Locazione finanziaria (leasing)
9. a) I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili forniti in locazione finanziaria, con o senza equipaggio, da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purchè tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti contraenti a tali accordi.
b) Nessuna delle parti contraenti esige che i vettori aerei che forniscono i loro aeromobili in locazione finanziaria detengano diritti di traffico a norma del presente accordo.
c) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing) di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato III da parte di un vettore aereo israeliano o di un vettore aereo dell'Unione europea, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente accordo, costituisce misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. La domanda è presentata i) all'autorità che ha
rilasciato la licenza del vettore aereo che opera in locazione finanziaria per approvazione preliminare e ii) all'autorità
competente dell'altra parte contraente nella quale si intende utilizzare l'aeromobile a noleggio con equipaggio.
Ai fini della presente lettera, per "aeromobile" si intende un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo non soggetto a divieto operativo nell'Unione europea e/o in Israele.
Affiliazione commerciale (franchising) e impiego del marchio (branding)
10. I vettori aerei di ciascuna parte contraente hanno diritto a stipulare accordi di affiliazione commerciale o di impiego del marchio con società, compresi i vettori aerei, dell'altra parte contraente o di un paese terzo, purchè dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti contraenti a siffatti accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera effettivamente il servizio.
Assegnazione di bande orarie (slot) negli aeroporti
11. Ciascuna parte contraente garantisce che procedure, orientamenti e regolamentazioni per la gestione delle bande orarie applicabili agli aeroporti che si trovano sul suo territorio siano applicati in modo trasparente, efficace e non discriminatorio.
Consultazioni in sede di comitato misto
12. Qualora una parte contraente ritenga che l'altra parte contraente abbia violato il presente articolo può notificare a quest'ultima le proprie osservazioni e richiedere che si tengano consultazioni a norma dell', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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