Accordo euromediterraneoTitolo II

Art. 13

Sicurezza dell'aviazione

In vigore dal 21 ott 2017
Sicurezza dell'aviazione 1. Fatto salvo il potere discrezionale degli organi legislativi delle parti contraenti, queste cooperano strettamente nel settore della sicurezza dell'aviazione allo scopo di definire, nella misura praticabile, norme armonizzate o di garantire il riconoscimento reciproco delle rispettive norme di sicurezza. Tale processo di cooperazione avviene sotto la supervisione del comitato misto con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello dei requisiti minimi e degli standard regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte A, come indicato nell'allegato VI. 3. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una parte contraente ed ancora in vigore sono riconosciuti validi dalle autorità competenti dell'altra parte contraente ai fini dell'esercizio del trasporto aereo contemplato dal presente accordo, a condizione che i requisiti prescritti per il rilascio di tali certificati o licenze siano uguali ai livelli minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione. Le autorità competenti hanno tuttavia facoltà di rifiutare di riconoscere la validità, ai fini del sorvolo del proprio territorio, dei brevetti di idoneità e delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini dalle autorità competenti dell'altra Parte contraente. 4. Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle disposizioni di sicurezza osservate dall'altra parte contraente in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Se, a seguito di tali consultazioni, una parte contraente rileva che l'altra parte contraente non mantiene e applica efficacemente le disposizioni di sicurezza - che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza in vigore in quel momento in virtù della convenzione - negli ambiti di cui al paragrafo 4, l'altra parte contraente viene informata di tali rilievi e degli interventi considerati necessari per conformarsi alle disposizioni ICAO. L'altra parte contraente è tenuta ad adottare adeguati provvedimenti correttivi entro un lasso di tempo concordato. 6. Le parti contraenti dispongono affinché gli aeromobili registrati in una parte contraente e sospetti di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorità di tale altra parte contraente, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a verificare tanto la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature. 7. Le autorità competenti di una parte contraente possono adottare tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un componente di un aeromobile o un'operazione possono: a) non soddisfare i requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione, o b) dare adito a serie preoccupazioni - sulla base dell'ispezione di cui al paragrafo 6 ai sensi dell'articolo 16 della convenzione - sulla conformità di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile ai requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione, oppure c) dare adito a serie preoccupazioni in quanto sono emerse lacune in materia di manutenzione e amministrazione efficiente dei requisiti minimi stabiliti ai sensi della convenzione. 8. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 7, le autorità competenti di una parte contraente informano sollecitamente le autorità competenti dell'altra parte contraente, motivando la propria iniziativa. 9. Qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza delle operazioni di un vettore aereo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra parte contraente. 10. Qualora le misure adottate in applicazione dei paragrafi 7 o 9 non siano sospese anche se è venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti contraenti può adire il comitato misto.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-13

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