Accordo euromediterraneo›Titolo I
Art. 12
Dati statistici
In vigore dal 21 ott 2017
Dati statistici
1. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo.
2. Le parti contraenti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all' per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-12