Accordo euromediterraneo›Titolo II
Art. 17
Responsabilità del vettore aereo
In vigore dal 21 ott 2017
Responsabilità del vettore aereo
1. Le parti contraenti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione
di Montreal).
2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte D, come indicato nell'allegato VI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-17