Accordo euromediterraneoTitolo III

Art. 21

Interpretazione e attuazione

In vigore dal 21 ott 2017
Interpretazione e attuazione 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Ciascuna parte contraente è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e, in particolare, delle norme e requisiti regolamentari in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato IV, come indicato nell'allegato VI. 3. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria - nel rispetto della legislazione applicabile della rispettiva parte contraente - in caso di indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze come previsto dal presente accordo. 4. Quando le parti contraenti intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte contraente abbia interesse e che riguardano le autorità o imprese dell'altra parte contraente, le competenti autorità dell'altra parte contraente devono essere pienamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Interpretazione e attuazione (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo