Accordo euromediterraneo›Titolo III
Art. 21
Interpretazione e attuazione
In vigore dal 21 ott 2017
Interpretazione e attuazione
1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
2. Ciascuna parte contraente è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e, in particolare, delle norme e requisiti regolamentari in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato IV, come indicato nell'allegato VI.
3. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria - nel rispetto della legislazione applicabile della rispettiva parte contraente - in caso di indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze come previsto dal presente accordo.
4. Quando le parti contraenti intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte contraente abbia interesse e che riguardano le autorità o imprese dell'altra parte contraente, le competenti autorità dell'altra parte contraente devono essere pienamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.
Storico versioni
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