Accordo euromediterraneoTitolo III

Art. 27

Modifiche

In vigore dal 21 ott 2017
Modifiche 1. Se una delle parti contraenti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore conformemente all'. 2. Su proposta di una parte contraente e conformemente al presente articolo, il comitato misto può decidere di modificare gli allegati del presente accordo. 3. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV, nel rispetto del principio di non discriminazione e conformemente alle disposizioni del presente accordo. 4. Qualora una delle parti contraenti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV, ne informa l'altra parte contraente, se ciò è appropriato e possibile. La trasmissione di tali informazioni e, su richiesta di una delle parti contraenti, uno scambio di opinioni preliminare possono aver luogo in sede di comitato misto. 5. Ciascuna parte contraente informa regolarmente e quanto più sollecitamente possibile l'altra parte contraente parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo di cui all'allegato IV del presente accordo. La trasmissione di tali informazioni può aver luogo in sede di comitato misto. Su richiesta di una delle parti contraenti, il comitato misto procede entro sessanta giorni a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo. 6. Al fine di garantire il regolare funzionamento del presente accordo, il comitato misto: a) adotta una decisione di revisione degli allegati IV e/o VI del presente accordo per recepire, se necessario su base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica considerata; oppure b) adotta una decisione per fare sì che le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione siano considerate conformi al presente accordo; oppure c) decide in merito a eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, relative alle nuove misure legislative o alle modifiche di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo