Accordo sullo spazio aereoTitolo I

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2017
Concessione di diritti 1. Ciascuna parte concede all'altra parte, conformemente all'allegato I e dell'allegato II al presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito del trasporto aereo (per scopi non di traffico); c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo è interpretata in modo da conferire ai vettori aerei: a) della Repubblica moldova il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro; b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Repubblica moldova, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Repubblica moldova.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-2

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Autorizzazione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo