Accordo sullo spazio aereoTitolo I

Art. 7

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

In vigore dal 21 ott 2017
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari 1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili sono osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte. 2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci sugli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l'entrata, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana, e la quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci dei vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte.
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Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo