Accordo sullo spazio aereo›Titolo I
Art. 7
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
In vigore dal 21 ott 2017
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di vettori di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili sono osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'ammissione o la partenza di passeggeri, equipaggi o merci sugli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l'entrata, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana, e la quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi o merci dei vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte.
Storico versioni
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