Accordo sullo spazio aereoTitolo I

Art. 11

Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea

In vigore dal 21 ott 2017
Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea 1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorità o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l', paragrafo 1, (Gestione del traffico aereo), gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione civile all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economicità. In ogni caso, tali oneri sono stabiliti ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. 2. Ciascuna parte richiede consultazioni tra le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei, e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruità di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri comunicano agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorità di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche. 3. Nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all' (Composizione delle controversie e arbitrato) del presente accordo, nessuna parte è reputata in situazione di inadempimento del presente articolo a meno che: a) non abbia proceduto, entro tempi ragionevoli, a un riesame dell'onere di uso o della prassi oggetto del reclamo dell'altra parte; oppure b) in esito a tale riesame, non abbia preso tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
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Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo