Accordo sullo spazio aereo›Titolo I
Art. 9
Opportunità commerciali
In vigore dal 21 ott 2017
Opportunità commerciali
Esercizio di attività economiche
1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attività economica da parte di operatori commerciali pregiudicherebbero il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano perciò ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte degli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero ostacolare le operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o frenare lo sviluppo di condizioni di concorrenza omogenee.
2. Il comitato misto istituito in conformità dell' (Comitato misto) del presente accordo avvia un processo di cooperazione con riguardo all'esercizio di un'attività economica e alle opportunità commerciali; segue i progressi nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attività di operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi anche, se necessario, nel senso di modifiche legislative e regolamentari. A norma dell' (Comitato misto) del presente accordo una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.
Rappresentanti dei vettori aerei
3. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propria e/o di qualsiasi altro vettore aereo.
4. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo. A discrezione dei vettori aerei, le esigenze di personale possono essere soddisfatte mediante personale proprio o avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, società o vettore aereo operante sul territorio dell'altra parte, autorizzato a fornire tali servizi sul territorio di tale parte. Entrambe le parti facilitano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità del presente paragrafo, inclusi coloro che espletano mansioni temporanee per un periodo non superiore a novanta giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Assistenza a terra
5. a) Fatto salvo quanto previsto nella lettera b) seguente, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:
i) il diritto di provvedere da sola alle operazioni di assistenza a terra ("autoassistenza") oppure, a sua scelta,
ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che prestano tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, dove ad essi è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e dove detti prestatori sono presenti sul mercato.
b) per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra: assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza olio e carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aereo, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), possono essere soggetti a vincoli conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte. Qualora tali vincoli impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei su base equa e non discriminatoria.
Assistenza a terra per conto terzi
6. Ciascuna impresa di assistenza a terra, sia essa un vettore aereo o no, ha, in relazione alla fornitura di servizi di assistenza a terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di assistenza a terra ai vettori aerei che operano nello stesso aeroporto, purchè ciò sia autorizzato e sia conforme con le leggi ed i regolamenti applicabili.
Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi
7. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi di trasporto aereo e servizi connessi nel territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite i propri agenti di vendita, tramite altri intermediari da essa nominati, tramite un altro vettore aereo o tramite internet.
Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile, conformemente alla legislazione valutaria ivi vigente.
8. Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire dal territorio dell'altra parte al proprio territorio nazionale e, salvo che ciò contrasti con le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale, al paese o ai paesi di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite tempestivamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile alle transazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa.
9. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzate a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.
Intese di cooperazione
10. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) uno o più vettori aerei delle parti; e
b) uno o più vettori aerei di un paese terzo; e
c) qualsiasi fornitore di servizi di trasporto di superficie (su terra o per via marittima);
purchè:
i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico,
ii) il vettore che vende i servizi disponga dell'abilitazione all'esercizio delle rotte soggiacenti e
iii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso prima di salire a bordo, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.
11. a) In relazione al trasporto passeggeri, per determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non potrà essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto tali trasporti di superficie sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facoltà di decidere se stipulare accordi di cooperazione. Nel decidere riguardo a un particolare accordo, le imprese di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacità.
b) Inoltre, in deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie verso o da qualsiasi punto situato sul territorio della Repubblica moldova e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto verso e da tutti gli aeroporti dotati di strutture doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via di superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalità e alle strutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da prestatori indiretti di servizi di trasporto merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo del trasporto combinato aria-superficie, semprechè i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.
Leasing
12. I vettori aerei di ciascuna parte sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili e equipaggi forniti in leasing da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purchè tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti a tali accordi.
a) Nessuna delle parti esige che una compagnia aerea che fornisce l'aeromobile in leasing detenga diritti di traffico a norma del presente accordo.
b) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing), da parte di un vettore aereo della Repubblica moldova, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli citati all'allegato IV del presente accordo, al fine di esercitare i diritti di cui al presente accordo, deve costituire misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee e deve ottenere l'approvazione previa dell'autorità che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorità competente dell'altra parte.
Affiliazione commerciale (franchising)/impiego del marchio (branding)
13. I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con società, compresi i vettori aerei, di una parte o di un paese terzo, purchè dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio.
Storico versioni
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