Accordo sullo spazio aereo›Titolo I
Art. 12
Fissazione dei prezzi
In vigore dal 21 ott 2017
Fissazione dei prezzi
1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi.
Storico versioni
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