Accordo sullo spazio aereoTitolo I

Art. 12

Fissazione dei prezzi

In vigore dal 21 ott 2017
Fissazione dei prezzi 1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-12

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