Accordo sullo spazio aereo›Titolo II
Art. 17
Ambiente
In vigore dal 21 ott 2017
Ambiente
1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica dell'aviazione. Le parti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente.
2. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformità con le disposizioni della legislazione in materia di trasporto aereo specificata nella parte E dell'allegato III del presente accordo.
3. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo è interpretata come una limitazione della facoltà delle competenti autorità di una parte di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema degli impatti ambientali del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano conformi ai rispettivi diritti e obblighi previsti dal diritto internazionale e siano applicate senza distinzione di nazionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-17