Accordo sullo spazio aereoTitolo I

Art. 4

Riconoscimento reciproco delle dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo del vettore aereo

In vigore dal 21 ott 2017
Riconoscimento reciproco delle dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo del vettore aereo Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità e/o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alle successive lettere a) e b): a) se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorità competenti dell'altra parte, anche nei casi di doppia cittadinanza, non siano rispettate le condizioni di cui all' (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorità, suffragando adeguatamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorità competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel più breve tempo possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte può sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma dell' (Comitato misto) del presente accordo. b) Il presente articolo non concerne il riconoscimento dell'accertamento con riguardo a: - certificati o licenze di sicurezza; - disposizioni in materia di sicurezza; oppure - copertura assicurativa.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-4

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Riconoscimento reciproco delle dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo del vettore aereo (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo