Accordo euromediterraneo›Titolo I
Art. 4
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni
In vigore dal 21 ott 2017
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni
1. Le autorità competenti di ciascuna parte contraente hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra parte contraente:
a) per un vettore aereo di Israele qualora:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività in Israele o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione applicabile di Israele; oppure
- Israele non eserciti o mantenga il controllo effettivo del vettore aereo; oppure
- il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da Israele e/o da suoi cittadini;
b) per un vettore dell'Unione europea qualora:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE o non abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformità del diritto dell'Unione europea; oppure
- lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo ovvero l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure
- il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o
non sia da questi effettivamente controllato;
c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente
accordo;
d) non siano osservate o fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14; oppure
e) una parte contraente abbia dichiarato, conformemente all', che non sono soddisfatte le condizioni per un ambiente concorrenziale.
2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni del paragrafo 1, lettere c) o d), i diritti
conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell'altra parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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